Art. 1.
(Istituzione di zone a protezione rafforzata nel territorio dei comuni).

      1. I comuni, sentito il parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono, con ordinanza del sindaco, istituire zone a protezione rafforzata in specifiche aree del loro territorio, per soddisfare le esigenze di sicurezza relative a determinate categorie di persone particolarmente vulnerabili.
      2. Nelle zone di cui al comma 1 sono potenziate le misure di vigilanza, di prevenzione e di controllo, anche con l'uso di strumenti tecnologici, per prevenire la commissione di reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le norme, i criteri e le modalità di accertamento delle esigenze di sicurezza, di delimitazione delle zone a protezione rafforzata e di segnalazione delle stesse zone al pubblico.